Convenzione per lo sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e dei sistemi di telecomunicazione comunali

La Convenzione è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20.04.2018

Nota

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indice Convenzione SISPI

Convenzione

tra il Comune di Palermo e SISPI S.p.A. per lo sviluppo e la conduzione tecnica del sistema informatico e di telecomunicazione del Comune di Palermo

emendamento del Consiglio comunale n.1

Nella parte narrativa della proposta deliberativa, dopo «DATO ATTO che«, alla fine del secondo capoverso dopo»intervenute» inserire il seguente testo: «e nelle more della rivisitazione delle Convenzioni di tutte le Società partecipate Comunali, anche già approvate e vigenti, al fine di rendere omogenee le stesse nelle previsioni«.

emendamento del Consiglio comunale n.2

Integrare la proposta deliberativa con l’allegata «Relazione Illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsto per l’affidamento in house providing della Conduzione Tecnica e Sviluppo del SITEC«, per farne parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 1 Terminologia

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione s’intende per:

  • Sistema Informatico e di telecomunicazione del Comune, da qui in avanti SITEC: l’insieme di dati, procedure di elaborazione automatica, risorse professionali, servizi specialistici e di formazione, apparecchiature, strumenti tecnici e infrastrutture di telecomunicazione e logistiche impiegati per l’informatizzazione e le telecomunicazioni di tutte le unità organizzative costituenti la struttura dell’Amministrazione comunale di Palermo; inoltre, il SITEC è inteso quale strumento per erogare servizi all’intera città Metropolitana, ai cittadini ed al sistema delle Società Partecipate del Comune di Palermo. In questo senso, viene inteso quale strumento per la cooperazione applicativa e funzionale, l’interscambio e l’interoperabilità tra le P.A. e gli attori del territorio orientato al governo ed alla integrazione dei servizi informatici e di telecomunicazione per il territorio anche attraverso l’interconnessione dell’Amministrazione comunale con le P.A., i Soggetti Pubblici comunitari, statali e regionali, le strutture sociali ed i privati;

  • Piano Industriale triennale: è il documento che pianifica l’attività e definisce le linee di azione della Società in relazione agli obiettivi strategici dell’Amministrazione ed alle strategie di sviluppo industriale. In esso vengono, pertanto, individuate: gli scenari di riferimento, gli obiettivi strategici, le priorità e le azioni da realizzare. Il Piano Industriale triennale rappresenta, inoltre, per l’Amministrazione Comunale lo strumento di programmazione triennale della spesa per il SITEC;

  • Piano Operativo Annuale (POA): è il documento che, in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel Piano Industriale triennale, definisce annualmente gli ambiti di intervento per l’esercizio corrente e le specifiche attività. Il POA viene definito annualmente dalla Società e sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione Comunale;

  • Conduzione tecnica SITEC: Il servizio che assicura con continuità la piena operatività, sotto il profilo tecnico, funzionale e gestionale, dei sistemi informatici e di telecomunicazione in esercizio al fine di garantire il funzionamento ordinario del SITEC. In particolare, la Conduzione Tecnica assicura la disponibilità dei sistemi centralizzati e distribuiti, il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro e della rete di telecomunicazione; la manutenzione delle applicazioni, l’integrità dei dati; il controllo degli accessi; l’assistenza agli utenti; la diffusione di informazioni destinate alla cittadinanza; l’interconnessione tra le strutture comunali e le strutture sociali, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici statali e regionali interessati allo scambio di dati;

  • Sviluppo del SITEC: l’insieme degli interventi definiti nel POA, i cui contenuti specifici sono dettagliati in appositi progetti di sviluppo, volti ad estendere ed ampliare le funzionalità, i servizi e le prestazioni del SITEC ovvero l’insieme degli interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione di soluzioni e sistemi informatici e telematici di supporto al sistema di servizi di back-office e di front-office e per l’attuazione di processi di e-government, e-democracy e di cooperazione;

  • Progetto esecutivo di sviluppo: documento di progettazione esecutiva, tecnica ed economica nel quale vengono rappresentati, per essere approvati dall’Amministrazione comunale, gli obiettivi, le modalità di realizzazione, le forniture, le attività di addestramento, i piani di lavoro e le specifiche tecniche di ogni singolo intervento di sviluppo previsto dal POA;

  • Specifiche di progetto: documenti nei quali sono definiti i requisiti funzionali e le caratteristiche del progetto in relazione sia allo sviluppo del software che dell’architettura tecnica del sistema informatico e telematico;

  • Hardware: il complesso delle apparecchiature elettroniche di elaborazione automatica, archiviazione e di trasmissione dei dati, installate a livello centrale e periferico, ivi comprese le apparecchiature terminali su cui operano gli utenti del sistema, come di seguito definiti;

  • Software: il complesso delle strutture logiche di dati ed algoritmi di elaborazione, procedure formali, regole e modalità operative di trattamento e di trasmissione dei dati che, tradotte anche in sequenze modulari di istruzioni codificate interpretabili, memorizzabili ed eseguibili dalle apparecchiature elettroniche impiegate per l’elaborazione automatica dei dati (programmi o moduli software), definiscono e determinano il funzionamento del SITEC;

  • Software di ambiente: il software destinato a definire e determinare il funzionamento del SITEC per quanto attiene alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di elaborazione automatica, nonché ad ottimizzarne le prestazioni, in relazione all’uso cui sono destinate e nel quadro dell’architettura tecnica complessiva del SITEC;

  • Software applicativo: il software destinato a definire e determinare il funzionamento del SITEC per quanto attiene alla struttura logica dei dati e alle modalità di archiviazione e di accesso agli stessi; il flusso dei dati e delle informazioni, le procedure, le funzioni ed i programmi di elaborazione automatica; i passi procedurali a monte ed a valle del trattamento automatico;

  • Manutenzione ordinaria, adeguativa, correttiva e migliorativa del software (MAC): ripristino delle funzionalità fornite dal software applicativo in esercizio, venute meno a seguito di malfunzionamenti; mantenimento delle funzionalità presenti a fronte di innovazioni dell’ambiente tecnico; manutenzione ordinaria; mantenimento delle funzionalità presenti a fronte di innovazioni normative secondo le modalità e nei limiti previsti dalla sezione tecnica della presente Convenzione; miglioramento delle prestazioni a parità di funzioni svolte; modifiche come definite nella sezione tecnica della presente Convenzione; rientrano nell’ambito della manutenzione MAC anche gli interventi di manutenzione evolutiva la cui stima di impegno, espressa in giorni/persona, non superi i valori indicati nel POA;

  • Manutenzione evolutiva del software (MEV): interventi miranti a modificare o incrementare funzionalità esistenti per migliorare gli aspetti funzionali delle applicazioni o comunque per supportare modifiche non tecniche nei sistemi informativi automatizzati;

  • Utenti: soggetti abilitati ad accedere alle informazioni ed ai dati inseriti nel SITEC anche in processi di cooperazione ed interscambio;

  • Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed enti partecipati (di seguito anche “Regolamento sul controllo analogo”): il documento approvato dal Consiglio Comunale che disciplina le attività di vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Palermo nelle Società ed Enti partecipati, nell’ambito dei generali poteri autoritativi e della specifica potestà normativa conferita allo tesso Comune di Palermo dall’ordinamento giuridico;

  • Postazione di Lavoro Informatizzata (PLI): l’insieme delle apparecchiature hardware e software messe a disposizione del Comune. La dotazione standard comprende: PC tipo Client, Stampante b/n A4, dispositivi per la connessione in rete locale, software di base e di ambiente (Sistema Operativo, strumenti di produttività individuale);

  • Allegato Tecnico: il documento nel quale sono descritti i livelli di servizio e le connesse penali relative ai servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto, efficacia e durata della Convenzione

  1. La SISPI S.p.A., di seguito denominata Società, gestirà in esclusiva lo sviluppo e la conduzione tecnica del SITEC con le modalità ed alle condizioni indicate nei successivi articoli della presente Convenzione.

  2. L’Amministrazione comunale nel quadro della propria strategia di sviluppo - da realizzarsi anche attraverso iniziative ed intese con altri soggetti pubblici e privati - potrà inoltre avvalersi della Sispi S.p.A., quale soggetto strumentale al raggiungimento dei propri fini istituzionali, per l’esecuzione di ulteriori servizi di proprio interesse da affidarsi anche in coerenza con il Piano Industriale triennale di cui all’art. 7 e nel rispetto degli eventuali vincoli normativi, secondo le modalità di cui alla presente Convenzione ovvero secondo specifiche modalità che saranno all’uopo individuate in relazione alla specificità dell’oggetto dell’affidamento.

  3. La Convenzione decorre dalla data della stipula e ha durata quinquennale, estendendosi, eventualmente, sino al completamento dei lavori dell’ultimo Piano Operativo Annuale. Essa può essere rinnovata alle condizioni dettate dalle norme vigenti.

  4. Eventuali variazioni o aggiunte all’oggetto della presente Convenzione, o ai termini in essa previsti, dovranno essere concordate dalle parti e non potranno entrare in vigore senza la preventiva sottoscrizione di entrambe le parti.

emendamento del Consiglio comunale n.3

All’art.2 comma 2

  • aggiungere virgolette alle parole «ulteriori servizi«.

  • Dopo la parola «affidarsi» eliminare «anche«.

emendamento del Consiglio comunale n.14

all’art. 2, c. II° abrogare la seguente frase «ovvero secondo specifiche modalità che saranno all’uopo individuate in relazione alle specificità dell’oggetto dell’affidamento» e aggiungere dopo le parole Convenzione «previa comunicazione al Consiglio Comunale«

emendamento del Consiglio comunale n.17

integrare comma 2 art.4 della Convenzione per lo sviluppo e la conduzione tecnica del SITEC come segue:

  • Gestione servizio notifiche, gs Deliberazione di C.C. n. 224 del 11.03.2011, che sancisce una preventiva ricognizione interna del personale, all’uopo da destinare, prima di procedere all’affidamento del servizio a mezzo di bando pubblico

Art. 3 Prestazioni della Società per la conduzione tecnica del SITEC

La conduzione tecnica del SITEC da parte della Società dovrà articolarsi nelle seguenti prestazioni principali:

  • Servizi per la Conduzione Operativa del SITEC che dovranno comprendere:

    a) la conduzione operativa delle apparecchiature elettroniche e dei sistemi centrali;

    b) la conduzione operativa di Lan, Desktop e Sistemi Distribuiti;

    c) la conduzione operativa delle apparecchiature e della rete di telecomunicazione;

    d) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature dei precedenti punti a), b), e c);

    e) la gestione dei rapporti con le imprese fornitrici dei vari componenti delle apparecchiature di elaborazione e di rete telematica, al livello centrale e periferico, onde assicurare la tempestiva esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, previste nei contratti stipulati dalla Società, di tutte le apparecchiature e collegamenti;

    f) lo svolgimento dei servizi di segreteria, di amministrazione, di riproduzione e di gestione magazzino, direttamente connessi allo svolgimento degli adempimenti di cui alla presente Convenzione;

  • Servizi per la Conduzione Funzionale del SITEC che dovranno comprendere:

  1. la manutenzione ordinaria, adeguativa, correttiva e migliorativa (MAC) delle procedure e dei moduli software installati sulle apparecchiature centrali e periferiche;

  2. Servizio di supporto tecnico alle applicazioni;

  3. Servizio di supporto all’utenza allo scopo di garantire un efficace utilizzo dei sistemi e delle applicazioni informatiche ivi compresi gli strumenti di automazione;

  4. l’effettuazione degli interventi di ottimizzazione dell’organizzazione delle procedure, dei tempi di elaborazione, dell’utilizzazione delle apparecchiature e, in genere, dell’architettura tecnica del SITEC;

  5. i servizi Web che consentano all’Amministrazione Comunale di pubblicare e gestire autonomamente i propri siti web utilizzando tecnologie e risorse della SISPI, e quindi senza l’onere di acquisire e gestire l’hardware ed il software necessario. La SISPI svolge tutte le funzioni necessarie all’ottimale funzionamento del servizio, e in questo senso:

  • ospita i siti del committente;

  • cura la registrazione dei domini mettendo a disposizione gli indirizzi IP necessari;

ed inoltre assicura:

  • il corretto funzionamento delle pubblicazioni;

  • l’accessibilità del sito e dei dati disponibili;

  • le prestazioni generali del sistema;

  • i livelli di protezione dei domini e degli ambienti;

  • gli interventi di manutenzione adeguativa, correttiva e migliorativa delle funzionalità erogate attraverso il sito e/o i portali di servizio;

  1. la manutenzione, per quanto non previsto dai contratti stipulati con i fornitori, ed il controllo del software di ambiente utilizzato nell’ambito del sistema informatico e telematico centrale e periferico.

  2. il Supporto alle operazioni utente con lo scopo di garantire un efficace utilizzo delle applicazioni informatiche fornendo all’utente un supporto nella esecuzione di operazioni di pertinenza dello stesso utente.

    • Servizi di Call Center e Customer Support con l’obiettivo di fornire agli utenti un punto di accesso unificato per la segnalazione di guasti, anomalie e malfunzionamenti delle apparecchiature periferiche. Nell’ambito del Call Center dovranno essere compresi i seguenti servizi:

      • Service e Problem Management;

      • Problem Resolution;

      • Change Management;

      • Asset Management.

Art. 4 Prestazioni della Società per lo sviluppo del SITEC

  1. Il presente articolo regola tutti gli affidamenti per attività di sviluppo che l’Amministrazione comunale, nel periodo di vigenza delle presente Convenzione, affiderà in house alla Società, ivi compresi gli ulteriori servizi di cui al c. 2 del precedente art. 2.

  2. Le prestazioni relative allo sviluppo del SITEC saranno definite nel Piano Industriale triennale predisposto dalla Società e sottoposto, secondo le previsioni statutarie e del “Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed enti partecipati”, all’approvazione del Consiglio Comunale di Palermo, secondo le modalità di cui al successivo art. 7. In particolare, tali prestazioni potranno comprendere le seguenti attività:

  • consulenza e assistenza tecnica all’Amministrazione comunale nella pianificazione dell’evoluzione del SITEC e nell’esecuzione di studi e di elaborazioni di dati su materie e problematiche concernenti lo stesso e, più in generale, le infrastrutture informatiche e di telecomunicazione della città, anche in riferimento ai servizi da rendere attraverso il sistema delle Società partecipate;

  • sviluppo di applicazioni informatiche, telematiche e di architetture di telecomunicazione, integrazione di applicazioni prodotte da terzi e adeguamento dell’architettura tecnica dei sistemi per:

    • l’automazione di nuove aree di intervento;

    • la sostituzione di procedure obsolete;

    • le modifiche e le integrazioni delle procedure, dell’architettura tecnica del Sistema Informatico e delle infrastrutture di telecomunicazione dell’Amministrazione Comunale anche con riferimento ai servizi innovativi, ivi compresi quelli erogati per il tramite del sistema delle Società partecipate, da erogare nei confronti della cittadinanza di tutta l’Area Metropolitana;

    • dotare l’Amministrazione di “strumenti e soluzioni tecniche hardware e software per l’accesso ad informazioni e servizi automatizzati da parte delle persone disabili” (L. 4 del 9/1/2004 – c.d. Legge Stanca);

  • installazione ed avviamento operativo delle nuove procedure automatizzate;

  • organizzazione di corsi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico, anche a distanza, con fornitura del relativo materiale didattico;

  • immissione di nuove tecnologie a supporto della strategie evolutive e relative attività di prototipazione.

  1. Per lo sviluppo del SITEC la Società deve mettere a disposizione, obbligandosi ad adeguarli e aggiornarli, i sistemi elaborativi necessari, in ambiente mainframe, dipartimentale e personale, per lo sviluppo e la manutenzione del software. Tali sistemi di sviluppo s’intendono comprensivi delle apparecchiature hardware, del software specialistico, nonché dell’idoneo software di ambiente, del personale tecnico ed operativo addetto alla conduzione dei sistemi di sviluppo stesso e dei necessari materiali di consumo secondo le modalità e i quantitativi indicati nei progetti esecutivi di sviluppo di cui all’art.1.

  2. Nell’erogazione dei servizi di sviluppo del SITEC la Società predisporrà idonei Posti di Lavoro Informatizzati, di seguito PLI, come definiti all’art. 1 “Terminologia” e nella misura indicata dal corrispondente progetto esecutivo di sviluppo.

emendamento del Consiglio comunale n.4

Alla fine dell’articolo 4 comma 1 dopo la parola «Società» aggiungere la frase «ivi compresi gli ulteriori servizi di cui al comma 2 del precedente articolo 2«;

Art. 5 Acquisizione e fornitura di beni e servizi per la conduzione tecnica e lo sviluppo del SITEC

  1. Ai fini della conduzione tecnica e dello sviluppo del SITEC, nel rispetto della presente Convenzione, la Società deve mettere a disposizione tutti i beni e le risorse strumentali all’erogazione del servizio provvedendo alla loro organizzazione, ed acquisendole, ove possibile, ricorrendo alle convenzioni Consip che vanno comunque ritenute, a parità di ogni condizione di fornitura, come riferimento per il tetto massimo di spesa:

  2. apparecchiature elettroniche centrali e periferiche;

  3. rete di telecomunicazioni, comprensive dei connessi dispositivi attivi e passivi centrali e periferici;

  4. prodotti software relativi alle apparecchiature elettroniche acquisite ed alle procedure da gestire;

  5. apparati tecnologici necessari al funzionamento del SITEC (quali ad esempio apparati elettrici speciali, apparati telefonici speciali, apparati di sicurezza CED, apparati speciali di condizionamento CED, etc.);

  6. attrezzature speciali, quali armadi ignifughi, armadi portadischi e portanastri, carrelli e simili;

  7. materiali speciali quali modulistica centrale e periferica, manuali di istruzioni e materiale didattico in genere;

  8. servizi per il funzionamento, lo sviluppo e la sicurezza del SITEC; l’adeguamento e l’attrezzaggio elettrico, dati e telefonici, dei locali dell’Amministrazione comunale in cui dovranno essere installate le apparecchiature centrali e periferiche del SITEC;

  9. servizio di trasporto di tutti i materiali sia di elaborazione che di conduzione necessari per il funzionamento del sistema centrale e per lo svolgimento delle prestazioni relative alla presente Convenzione.

  10. La Società è tenuta, altresì, a provvedere alla manutenzione dei beni di cui alle lettere da “a)” ad “e)” del precedente comma 1 assicurandone la costante adeguatezza funzionale e la fornitura dei necessari materiali di consumo e di supporto per garantire il funzionamento di tutte le apparecchiature utilizzate dall’Amministrazione comunale.

  11. Inoltre, la Società, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, dovrà garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e dei prodotti software eventualmente acquisiti direttamente dalla stessa Amministrazione purché compatibili con il SITEC.

  12. In caso di cessazione dell’attività della Società o della presente Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 19, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di acquisire le attrezzature ed i beni messi a disposizione dalla stessa Società ai sensi del presente articolo, ovvero di subentrare nei relativi contratti secondo le seguenti modalità:

    1. acquisizione a costo zero nel caso di beni senza residuo valore contabile o acquisiti in leasing e già riscattati;

    2. subentro nei contratti in essere nel caso di beni acquisiti in leasing con riferimento al comma 1 del presente art. 5 non ancora scaduti;

    3. acquisto a prezzo commisurato al valore residuo del conto patrimoniale, come risulta dall’ultimo bilancio approvato, nel caso di beni acquisiti direttamente dalla Società;

    4. acquisizione alle condizioni più favorevoli rilevabili sul mercato dei beni di interesse dell’Amministrazione comunale, che non siano stati posti interamente a carico dell’Amministrazione stessa.

  13. Per favorire quanto previsto dal precedente comma 4, la Società si impegna ad inserire nei contratti di acquisizione di cui al presente articolo una clausola che regoli il subentro negli stessi da parte dell’Amministrazione comunale.

Art. 6 Strutture logistiche

  1. Nell’ambito della presente Convenzione e per l’espletamento delle attività in esso previste, la Società cura l’acquisizione dei locali e degli impianti tecnici necessari e idonei.

  2. Nell’acquisizione dei locali di cui sopra la Società deve tenere conto delle eventuali indicazioni dell’Amministrazione comunale.

  3. La Società deve garantire la manutenzione e la conduzione dei suddetti locali e degli dei connessi impianti.

  4. La Società valuterà, qualora ciò non comporti alcun pregiudizio per la medesima, se acquisire in locazione, in sostituzione di quelli di cui sopra, locali che possono essere messi a disposizione dall’Amministrazione comunale e, in tal caso, s’impegna ad effettuare sui locali medesimi tutte le opere di ristrutturazione ed adeguamento immobiliare ed impiantistico, nel rispetto delle condizioni che saranno convenute tra le parti in successivo atto aggiuntivo alla presente Convenzione.

Art. 7 Piano Industriale triennale e Piano Operativo Annuale

  1. La Società svolge l’incarico sulla base di un Piano Industriale triennale per il sistema informatico e di telecomunicazione del Comune di Palermo, che indica: - gli obiettivi generali di sviluppo del SITEC, la strategia ed i relativi tempi di attuazione; - i criteri e gli orientamenti in merito all’esecuzione degli incarichi di sviluppo del SITEC; - le risorse economiche necessarie agli investimenti e alle prestazioni dei servizi di conduzione tecnica e di sviluppo.

  2. Il Piano Industriale triennale fornisce le linee-guida di sviluppo e conduzione tecnica del SITEC, con riferimento al quale le parti, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, s’impegnano a provvedere alla pianificazione delle necessarie risorse finanziarie, professionali, strumentali e logistiche.

  3. La Società predispone, nei termini a ciò previsto dal Regolamento sul controllo analogo – entro il 30 settembre di ogni anno -, il Piano Industriale triennale e lo sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale per l’esercizio del controllo. L’Amministrazione, nel rispetto di modalità e termini a ciò previsti nel medesimo Regolamento sul controllo analogo, provvede alla completa adozione dello stesso, ferme restando le garanzie di continuità di cui alla lett. d), comma. Art. 5 del Regolamento stesso.

  4. Le attività annuali relative ai servizi di conduzione tecnica e di sviluppo oggetto della presente Convenzione sono definite nel Piano Operativo Annuale (POA) che dovrà contenere la determinazione dei volumi e delle quantità per le prestazioni relative ai servizi di conduzione tecnica, nonché la programmazione dei singoli progetti di sviluppo indicando, per ciascuno di essi, i limiti di spesa previsti.

  5. Per consentire la determinazione dei necessari impegni di spesa, la Società, entro la fine di ciascun anno, provvederà ad elaborare e a trasmettere all’Amministrazione comunale una proposta di POA. L’Amministrazione comunale potrà esprimere le proprie osservazioni entro i 60 (sessanta) giorni solari successivi, trascorsi i quali la stessa si intenderà approvata.

  6. In caso di necessità o di evidente opportunità le parti possono aggiornare o integrare i Piani Operativi Annuali vigenti, nei limiti consentiti dai corrispettivi contrattuali, fatta salva la facoltà delle parti di concordare, ove necessario, la rideterminazione dei suddetti corrispettivi, per far fronte a ulteriori esigenze non previste nei Piani Operativi Annuali.

emendamento del Consiglio comunale n.5

All’art. 7 comma 5 al secondo capo verso occorre:

  • sostituire la parola «l’Amministrazione comunale» con «Il Settore delle Società Partecipate«;

  • sostituire la parola «potrà» con «dovrà«;

  • inoltre continuando nella stessa frase dopo «entro i 60 (sessanta giorni solari successivi» eliminare la frase «trascorsi i quali la stessa si intenderà approvata«;

emendamento del Consiglio comunale n.15

art. 7 aggiuntivo nel testo al c. VI aggiungere dopo P.O.A. il punto «tale rideterminazione dei suddetti corrispettivi deve contenere un accurata analisi preventiva e descrittiva sulle cause che lo hanno generato«

Art. 8 Monitoraggio

  1. La Società prende atto che l’Amministrazione comunale potrà ,nel periodo di durata della presente Convenzione, sottoporre a monitoraggio - sostenendone direttamente i relativi oneri - la presente Convenzione nel rispetto del carattere di riservatezza dei dati aziendali di pertinenza della Società.

  2. La Società, a partire dalla data di inizio di esecuzione delle attività, si obbliga a fornire all’Amministrazione comunale tutti i documenti necessari all’attività di monitoraggio nei formati e con le modalità concordati con l’Amministrazione stessa. La funzione di monitoraggio verrà svolta da soggetto abilitato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e incaricato dall’Amministrazione comunale sulla base della documentazione contrattuale.

Art. 9 Benchmarking

  1. La Società prende atto che l’Amministrazione comunale, per la verifica di congruità delle spese sostenute in forza della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa, potrà altresì affidare ad un soggetto terzo, sostenendone direttamente i relativi oneri, apposita attività di benchmarking.

  2. Le Parti, nel caso si avviassero le verifiche di cui al precedente comma 1, si impegnano sin d’ora ad adoperarsi con buona fede e sollecitudine per l’adeguamento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, alle risultanze dell’attività di benchmarking di cui al precedente comma 1, sia sotto il profilo dei corrispettivi che dei livelli di servizio (SLA), tenendo presenti sia l’evoluzione del mercato in questione sia lo sviluppo della capacità tecnica ed operativa della Società.

  3. Delle risultanze di cui ai commi 1 e 2 verrà data comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 10 Referente della Convenzione

  1. L’Amministrazione comunale, per garantire il rispetto delle regole previste dalla presente Convenzione e garantirne l’esatta esecuzione, ha individuato, nell’ambito della propria organizzazione, l’area referente delle obbligazioni contrattuali previste, giusta delibera di G.C. n.277 del 23/12/2012.

  2. L’area individuata quale referente avrà, altresì, il compito di garantire la vigilanza sull’esatto adempimento delle prestazioni eseguite dalla Società nonché, ove possibile, quello di garantire la soluzione rapida e informale di eventuali divergenze.

Art. 11 Adempimenti dell’Amministrazione comunale

Per l’attuazione degli adempimenti previsti dalla presente Convenzione l’Amministrazione comunale, deve, in via esemplificativa e non esaustiva:

  1. approvare il Piano Industriale triennale della Società per lo sviluppo e la conduzione del sistema informatico e di telecomunicazione del Comune;

  2. provvedere al riscontro della corrispondenza dei servizi erogati alle previsioni contrattuali a fronte dei report di cui al successivo art. 12 predisposti dalla Società al fine di:

    1. verificare lo stato di avanzamento delle attività in relazione alle fasi del ciclo di vita del servizio;

    2. accertare la rispondenza dell’insieme di prodotti e delle architetture tecniche, alle specifiche di progetto;

    3. accertare il rispetto, con riguardo anche alla tempistica prefissata, degli obiettivi di qualità perseguiti;

    4. accertare il rispetto dei vincoli economici e tecnici;

    5. accertare le esigenze di modifiche alla pianificazione dei servizi di sviluppo;

    6. stabilire la partecipazione, del personale degli uffici comunali interessati, all’analisi delle procedure da automatizzare, alla predisposizione dei dati da acquisire per la costituzione degli archivi iniziali, nonché all’effettuazione delle operazioni ai terminali previste dalle nuove procedure automatizzate;

    7. mettere a disposizione della Società gli archivi, i dati e le informazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti nell’ambito delle attività affidate, con le modalità e secondo le procedure operative che saranno definite da apposite specifiche di progetto;

    8. mettere a disposizione della Società i locali dell’Amministrazione comunale in cui dovranno essere installate le apparecchiature periferiche del SITEC;

    9. programmare la partecipazione ai corsi di addestramento, tenuti dalla Società, del personale comunale che verrà destinato ad operare con le procedure automatizzate e con le strumentazioni tecniche predisposte o fornite dalla Società;

    10. consentire al personale della Società preventivamente individuato, l’accesso ai locali, ai dati ed alle informazioni appartenenti all’Amministrazione comunale, necessari all’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;

    11. provvedere all’adozione di adeguate misure di sicurezza fisica e logica dei locali di cui al precedente punto 9, in collaborazione con la Società.

Art. 12 Report trimestrali sulle attività

  1. Secondo le prescrizioni al riguardo dettate dal Regolamento sul controllo analogo, entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla scadenza di ciascun trimestre, la Società invia all’Amministrazione comunale i report sullo stato di attuazione delle attività di conduzione tecnica e di sviluppo.

  2. Sulla base di tale report trimestrale il referente individuato dall’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 10 procede all’analisi:

    • delle attività di conduzione tecnica per verificarne la corrispondenza alle prestazioni previste dalla presente Convenzione e specificatamente definite nel POA;

    • delle attività di sviluppo con evidenza dello stato di avanzamento delle fasi previste dal progetto esecutivo e dei riferimenti documentali per ciò previsti per verificare la corrispondenza delle attività rese con le previsioni definite in fase di affidamento oltreché nell’apposita sezione del POA.

  3. E’ fatta salva la facoltà della società di monitoraggio di libero accesso presso SISPI ai dati necessari per le ispezioni e le verifiche da compiersi in ogni tempo.

  4. Il referente della presente Convenzione si impegna a fornire le eventuali osservazioni o il riscontro positivo a tali report entro 90 giorni dalla data di trasmissione. Tale termine vale anche al fine dell’applicazione delle penali previste.

  5. La Società mantiene aggiornato un diagramma di consuntivazione degli stati di avanzamento di tutti i progetti esecutivi di sviluppo in corso e lo rende disponibile in formato elettronico al Referente per l’Amministrazione della Convenzione di cui all’art. 10.

Art. 13 Prestazioni esterne

  1. La Società, nel rispetto della vigente normativa, s’impegna a richiedere ai professionisti, alle organizzazioni ed alle imprese che collaboreranno all’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione l’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, nonché la produzione della documentazione richiesta dalla medesima normativa.

  2. A garanzia delle responsabilità sopra descritte, la Società si impegna a stipulare adeguate polizze assicurative.

  3. Resta inteso che il costo di tali collaborazioni non comporterà alcun ulteriore aggravio per l’Amministrazione comunale rispetto agli importi definiti con le modalità indicate al precedente art. 7.

Art. 14 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento

  1. A fronte delle prestazioni rese, la Società fattura:

    1. per le prestazioni di conduzione tecnica, il corrispettivo complessivo contrattuale pari ad € 11.291.100,00 IVA compresa, oltre a quanto stabilito con la Delibera G.M. 78 del 2/04/2017 e le Determinazioni Dirigenziali n. 112 del 15/05/2017 e n. 142 del 28/12/2017, con le seguenti modalità:

    • a1- mensilmente, in via posticipata, il 90% del corrispondente canone mensile indicato nel relativo Piano Operativo Annuale. Il residuo 10% potrà essere fatturato a fine esercizio a seguito di verifica positiva dei rapporti trimestrali.

    • a2- nel caso in cui le verifiche dei rapporti trimestrali di cui al precedente art. 12 si concludano con la decisione di una riduzione motivata del corrispettivo, l’amministrazione comunale tratterrà la riduzione concordata dalla ritenuta di garanzia del 10%. Qualora tale riduzione dovesse eccedere la garanzia del 10% la Società provvederà ad emettere relativa nota di credito da conguagliare sulla prima liquidazione utile.

    • a3- nel caso in cui, alla data del 31 gennaio di ciascun anno, il Piano Operativo Annuale delle attività di conduzione tecnica non venga ancora approvato la Società procede alla fatturazione del servizio reso come indicato nel precedente punto a.1), assumendo come riferimento il canone dell’ultimo mese dell’anno precedente, ridotto del 10%. In questo caso, una volta approvato il Piano Operativo Annuale con il nuovo corrispettivo, la Società emette fatture di conguaglio delle mensilità già fatturate e riprende quindi la normale procedura di fatturazione di cui ai punti precedenti.

      1. per le prestazioni di sviluppo, il corrispettivo pari all’importo definito nei progetti esecutivi di sviluppo accettati dall’Amministrazione e, comunque, nei limiti dei massimali previsti nel POA di riferimento, con le seguenti modalità:

    • b.1- in relazione a ciascun progetto esecutivo definito nel POA, al termine delle attività di progetto, ovvero secondo le specifiche modalità stabile all’atto dell’affidamento del singolo progetto, la Società comunica il completamento dei lavori all’Amministrazione ed emette fattura.

    • b.2- l’importo che la Società indicherà in fattura per ciascun progetto che abbia ottenuto il collaudo potrà essere ridotto nel caso in cui le verifiche di congruità (benchmark) dei corrispettivi indicati da ciascun progetto esecutivo di sviluppo, si concludano con la decisione di una riduzione motivata del corrispettivo.

    • b.3- L’amministrazione si impegna a comunicare gli esiti delle verifiche di congruità entro 90 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo di sviluppo inviato dalla Società.

  1. A fronte delle fatture emesse dalla Società, l’Amministrazione comunale procede alla liquidazione ed al pagamento degli importi fatturati nei termini ed alle condizioni previste dalle norme vigenti per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.


Tabella "indicatori economici" allegata alla Convenzione SISPI (Deliberazione C.C. 42/2018)

emendamento del Consiglio comunale n.6

All’art. 14 comma 1 lettera b) sotto lettera b1) dopo la parola «progetto«, occorre aggiungere la seguente frase «ovvero, in ragione della specificità dell’oggetto dell’affidamento - ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell’art. 2 - secondo specifiche modalità stabilite all’atto dell’affidamento,».

sub emendamento 1 del Consiglio comunale all’emendamento n. 13

Al posto della cifra di «11.200.000» scrivere «11.291.000» e aggiungere subito dopo la frase «oltre a quanto stabilito dalla Delibera GM n. 78 del 21.04.2017 e le determinazioni Dirigenziali n. 112 del 15.05.2017 e n. 142 del 28.12.2017«

Art. 15 Ulteriori impegni della Società

  1. Nel quadro degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, la Società s’impegna a mantenere l’esistente struttura produttiva locale costantemente adeguata alle esigenze e agli impegni assunti con l’Amministrazione comunale.

  2. La Società si impegna ad assicurare la piena conformità dei prodotti e dei servizi forniti, in termini di livello di servizio e qualità tecnica, alle indicazioni contenute nel Piano Industriale triennale.

  3. I corrispettivi delle forniture e dei servizi resi dalla Società non potranno superare i prezzi, ove esistenti, del listino CONSIP.

Art. 16 Obbligo di riservatezza

  1. La Società s’impegna a non divulgare le notizie ed i dati relativi al SITEC, nonché le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati la cui gestione operativa sia in carico alla Società medesima, comunque venuti a conoscenza del personale della Società o di chiunque collabori alle sue attività, in relazione all’esecuzione dell’incarico di cui alla presente Convenzione.

  2. L’impegno di cui sopra si estende, altresì, a tutto il materiale originario predisposto in esecuzione della presente Convenzione.

  3. Identico obbligo di riservatezza in capo alla Società si estende anche ai dati personali e/o sensibili contenuti nelle banche dati del sopradetto SITEC.

Art. 17 Responsabilità della Società ed obblighi nei confronti dei propri dipendenti

  1. La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto dell’Amministrazione comunale che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza e, comunque, arrecati nell’esecuzione delle prestazioni da essa dovute in forza della presente Convenzione.

  2. Al fine di quanto previsto dal comma 1 e per tutta la durata della Convenzione, la Società si obbliga a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura di ogni rischio e responsabilità, compresa quella civile verso terzi, relativi, connessi o comunque dipendenti dalle attività oggetto della medesima Convenzione.

  3. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

  4. La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, impegnati nelle prestazioni oggetto della Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

  5. La Società si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

  6. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art 18 Livelli di servizio, monitoraggio e penali

1. Nell’erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione la Società dovrà garantire adeguati livelli di servizio (SLA). I livelli di servizio vengono distinti nelle seguenti classi:

classe

descrizione

A

Classe critica alla quale sono associate percentuali di penale crescenti in base alla ricorrenza.

B

Classe mediamente critica alla quale sono associate percentuali di penale crescenti in base alla ricorrenza.

C

Classe non critica alla quale sono associate percentuali di penale crescenti in base alla ricorrenza.

D

Classe non critica alla quale non sono associate penali.

2. Ciascun livello di servizio dovrà essere misurabile in funzione dei seguenti parametri:

  • Definizione: descrizione del parametro di servizio.

  • Requisiti: specifica il valore obiettivo a regime; se non è soddisfatto, ma è soddisfatto il valore soglia, il servizio è definito inadeguato. Possono essere riportati più valori con decorrenze diverse, se si prevede che le esigenze del Cliente diventino più stringenti.

  • Calcolo: specifica come viene effettuato il calcolo del livello di servizio offerto.

  • Procedura: procedura utilizzata come strumento di calcolo e misura.

  • Valore soglia: specifica il valore limite a regime; se non è soddisfatto il servizio è definito inaccettabile. Anche in questo caso, possono essere riportate più soglie con decorrenze diverse, se è presente un piano concordato di miglioramento del servizio.

  • Report: specifica la frequenza con cui viene effettuato il report dei livelli di servizio erogati; se non specificato diversamente, è il periodo di osservazione a cui si riferisce lo SLA.

  • Granularità: Specifica il dettaglio di produzione dei report per il Livello di Servizio.

  • Fonte informativa: specifica la fonte da dove sono rilevati i dati per il calcolo del livello di servizio offerto.

3. Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l’applicazione delle penali differenziate in funzione della tipologia del servizio come definita nell’Allegato tecnico che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

4. Sono escluse dal calcolo dei livelli di servizio:

  • Le interruzioni dovute ad interventi concordati.

  • Le conseguenze di cause di forza maggiore comunque non imputabili a colpa della società.

emendamento del Consiglio comunale n.16

all’art. 18 inserire al comma 5 il testo come segue: «il monitoraggio dei livelli di servizio e degli indicatori di qualità delle prestazioni rese deve essere svolto attraverso un’applicazione web resa disponibile alla figura dirigenziale di riferimento preposta al controllo, che deve collegare i servizi ai relativi indicatori selezionati per monitorare gli obblighi assunti dalla società«

Art. 19 Risoluzione della Convenzione e periodo di transizione in cessazione

  1. In caso di inadempienze da parte della Società degli obblighi dalla stessa assunti con la presente Convenzione - con esclusione, in ogni caso, di quelle dovute ad astensioni dal lavoro del personale, per motivi sindacali e ad altre cause di forza maggiore - l’Amministrazione comunale ha diritto al risarcimento dei danni subiti. L’importo del risarcimento viene determinato consensualmente tra le parti.

  2. L’Amministrazione comunale, nel caso di inadempienze della Società ritenute di grave entità, ha la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.

  3. Nel caso previsto al precedente comma 2 e, comunque, in ogni caso di cessazione del presente rapporto di Convenzione, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di chiedere alla Società, che ne assume l’obbligo, di continuare ad eseguire, per un periodo di transizione non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scioglimento della presente Convenzione, le prestazioni previste nell’ultimo POA approvato.

  4. Durante il periodo di transizione di cui al precedente comma la Società sarà tenuta a garantire il mantenimento dei livelli di servizio previsti per le prestazioni richieste.

  5. La Società, al fine esclusivo del trasferimento delle conoscenze relative agli asset rilevati dall’Amministrazione comunale e su esplicita richiesta dell’Amministrazione stessa, si rende sin d’ora disponibile a collaborare con soggetti terzi durante il suddetto periodo di transizione.

  6. Resta inteso che le attività di cui al comma precedente nonché qualsiasi attività non prevista nell’ultimo POA approvato, e richiesta dall’Amministrazione comunale durante il suddetto periodo di transizione, costituirà oggetto di apposito accordo tra le Parti e sarà remunerata in base alle tariffe contenute nel POA.

  7. La presente Convenzione può essere modificata e rivista anche prima della sua naturale scadenza dal Socio unico, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale, qualora si vengano a creare condizioni di cambiamento azionario o finanziario o di carattere commerciale.

Art. 20 Brevetti e diritti d’autore

  1. L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità qualora la Società usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui terzi abbiano ottenuto la privativa.

  2. La Società malleva e tiene indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi azione legale, rivendicazione, responsabilità per perdite e/o danni richiesti da qualsiasi soggetto, che si fondino sulla pretesa che i servizi forniti dalla Società in base alla presente Convenzione violino in Italia brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti di autore, ovvero costituisca appropriazione indebita di un segreto commerciale o industriale.

Art. 21 Esonero dalla cauzione

  1. In considerazione della proprietà azionaria della Società, la stessa è esonerata dal prestare cauzione.

Art. 22 Divieto di cessione della Convenzione

  1. La Società non può cedere o trasferire anche solo parzialmente a terzi alcun diritto od obbligo derivante dalla presente Convenzione.

  2. In caso di inosservanza, da parte della Società, di quanto indicato al comma 1, l’Amministrazione comunale potrà invocare i diritti e le facoltà di cui all’articolo 19, compresa la risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

Art. 23 Oneri fiscali e spese relativi alla presente Convenzione

  1. Sono a carico della Società le spese relative alla presente Convenzione, ad eccezione di quelle che per legge fanno carico all’Amministrazione comunale.

  2. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni relative alla presente Convenzione sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.

Art. 24 Foro competente

  1. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Palermo

L’Amministrazione

_______________

La SISPI

_________________

Le parti convengono di sottoscrivere specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti degli art.li 1341 e 1342 del Codice Civile.

L’Amministrazione

_______________

La SISPI

__________________

Ordine del giorno del Consiglio comunale n.1 - approvato

Il Consiglio impegna il Sindaco, la Giunta e gli Uffici competenti a dare massima pubblicità al Piano di Protezione Civile della Città di Palermo anche sulla «home page» del sito istituzionale del Comune.

Ordine del giorno del Consiglio comunale n.2 - approvato

Il Consiglio impegna il Sindaco, l’Assessore competente e l’Amministrazione Comunale: A sviluppare e rendere operativa nel termine di sei mesi un app scaricabile sui moderni sistemi di comunicazione e di informazione (telefonini, pc, tablet, etc..) ove il cittadino possa apprendere le iniziative che le Società Partecipate del Comune di Palermo intraprendono e tutti gli specifici servizi offerti quali ad esempio la consultazione delle multe.

Ordine del giorno del Consiglio comunale n.3 - approvato

Il Consiglio Comunale impegna la Società partecipata SISPI ad intraprendere sin da subito le attività di analisi e verifica delle procedure relative del Servizio notifiche delle sanzioni del C.d.S al fine di individuare le modalità per mezzo delle quali poter svolgere le suddette attività prioritariamente con le risorse professionali rinvenibili all’interno dell’Amministrazione previa la necessaria formazione.


Delibera di G.C. n. 71 del 23.03.2021: approvazione Atto Integrativo alla Convenzione con la Società in house SISPI SpA per la decurtazione di euro 1.000.000 dall’anno 2021

Importante

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 385 del 30.12.2020 ha stabilito una riduzione di euro 1.000.000,00 incluso Iva, dal corrispettivo previsto dalla Convenzione approvata (con deliberazione di C.C. n. 42/2018) per la fornitura dei servizi di conduzione tecnica dei sistemi informativi SITEC (capitolo 3970/10 del bilancio - PDC: 1, 3, 2, 19, 0 - CONDUZIONE TECNICA DEL SITEC INFORMATIZZAZIONE E TELEMATICA SERVIZI COMUNALI). La riduzione si applica alla Società SISPI SpA a decorrere dall’esercizio finanziario 2021.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29.01.2021 è stato approvato il Piano triennale 2020-2022 obiettivi strategici assegnati alla Governance Società SISPI S.p.a. disponendosi altresì di: «Conferire mandato al Dirigente competente per l’attività di controllo economico gestionale sul contratto di servizio della partecipata “SISPI S.p.A.” di avviare le idonee attività istruttorie finalizzate ad attuare la riduzione dei corrispettivi, nel corso dell’esercizio 2021, in conformità alla precitata direttiva del Sindaco, e ciò previa ricognizione da effettuarsi sulle voci di corrispettivo relative ad ogni singolo ambito di attività o di intervento disciplinato in seno al vigente contratto di servizio. La predetta riduzione dovrà essere operata attraverso la predisposizione di un atto integrativo del contratto di servizio da sottoporre alla giunta comunale entro il termine del 28.02.2021.»

Con Deliberazione di G.C. n. 71 del 23.03.2021 è stato approvato il seguente Atto Integrativo alla Convenzione con la Società SISPI SpA.

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE SISPI APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 42/2018

Importante

L’Atto Integrativo alla Convenzione SISPI è stato firmato digitalmente il 19.04.2021.

Art.1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente appendice alla Convenzione, di seguito denominata per brevità “atto integrativo 2021”.

Art.2 - Corrispettivi, fatturazioni e modalità di pagamento

L’articolo 14, comma 1, lettera a) è modificato come segue:

“[…] per le prestazioni di conduzione tecnica, il corrispettivo complessivo contrattuale pari ad euro 10.291.100,00 Iva compresa con decorrenza dall’esercizio finanziario 2021 […]”.

Art. 3 - Modifiche al capitolo “Indicatori economici” dell’Allegato tecnico alla Convenzione

La tabella “Indicatori economici”, allegata alla Convenzione, è sostituita come segue:

SERVIZIO CONDUZIONE TECNICA

CORRISPETTIVI - Deliberazione C.C. n. 42/2018

DECURTAZIONI (SISPI) - a seguito della Deliberazione C.C. n. 385/2020

NUOVI CORRISPETTIVI

CONDUZIONE OPERATIVA

Conduzione operativa Sistema di Elaborazione Centrale

1.125.000

250.672

874.327

Conduzione Operativa dei server Centralizzati

2.074.000

123.000

1.951.000

Conduzione Operativa LAN e Desktop (Sistemi Distribuiti)

2.048.000

195.000

1.853.000

Network e TLC Management

326.000

0

326.000

CONDUZIONE FUNZIONALE

Manutenzione MEV SW applicativo

580.000

40.000

540.000

Servizi web

249.000

21.000

228.000

Supporto operazioni utente

2.638.000

190.000

2.448.000

CALL CENTER E CUSTOMER SUPPORT

Call Center e Customer Support

215.000

0

215.000

TOTALE senza IVA

9.255.000

819.672

8.435.327

TOTALE con IVA

11.291.100,00

1.000.000,00

10.291.100,00

Restano invariate tutte le altre disposizioni della Convenzione approvata con Deliberazione di C.C. n. 42/2018, che non formano oggetto di modifica con il presente atto.

Per il Comune di Palermo

Per la Società SISPI SpA